STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
«Amici della Musica di Isernia»
Art.1
–SCOPI
L’Associazione
"Amici della Musica" di Isernia nasce per volontà di alcuni
musicisti ed appassionati di musica che, avendo maturato esperienze
nell'ambito della didattica musicale e della direzione artistica di
eventi e di progetti, decidono di dar vita ad un'esperienza
più specifica e organizzata per meglio agire sul tessuto
culturale della regione.
Essa ha come finalità la diffusione della musica, mediante
l’organizzazione di iniziative di ogni genere:
attività di studio, ricerca, confronto e dibattito;
organizzazione di lezioni concerto, concerti, stagioni concertistiche,
festival di musica, convegni, esposizioni, spettacoli ed altre
iniziative; realizzazione, pubblicazione, diffusione di riviste, libri,
registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale da distribuire
con ogni mezzo, incluso Internet, anche con modalità
periodiche; attività produttive e di pubblicazione
(editoriale e non) discografica e di edizione musicale; promozione e
organizzazione di corsi volti alla formazione professionale.
Si prefigge, inoltre, la valorizzazione delle risorse musicali presenti
in tutto il territorio regionale, il coordinamento
dell'attività di informazione, di conoscenza ed educazione
musicale, con l'intento di cooperare per una effettiva crescita
culturale particolarmente rivolta ai giovani nonché
all'intera collettività, rendendo disponibili le proprie
eventuali strutture tecnico logistiche.
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini
istituzionali, promuoverà contatti, scambi e collaborazioni
con soggetti, enti, società ed istituzioni sia pubbliche che
private
L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere
tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali compreso il
merchandising, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra
indicati purché ad essi direttamente connessi. Pertanto
l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.2
- SOCI
Fanno parte
dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari ed
i soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito
l’associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Ad essi sono equiparati coloro che espressamente avvisati, aderiscono
all’Associazione entro 3 mesi dalla sua costituzione.
Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che avendone fatto domanda
al Presidente dell'Associazione, previo versamento anticipato della
prima rata della quota associativa, vengono ammessi in virtù
di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei due terzi dei presenti.
In caso di non approvazione della domanda, la somma versata quale rata
della quota associativa, verrà considerata come contributo
spontaneo. I soci fondatori ed ordinari che non avranno presentato per
iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno
considerati soci anche per l’anno successivo e , quindi,
obbligati al versamento della quota annuale stabilita
dall’Associazione.
Sono soci onorari dell'Associazione coloro che, su proposta del
Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, vengono ammessi come
tali in virtù di una delibera favorevole emessa dal
Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti;
è opportuno che la figura del socio onorario sia ricoperta
da soggetti che rivestano un ruolo di rilievo nei settori della
cultura, della politica, dell'economia e delle professioni. Il socio
onorario viene invitato a partecipare all'Assemblea almeno una volta
l'anno ma non ha diritto di voto né la sua presenza viene
computata ai fini della quantificazione dei quorum.
Sono soci sostenitori coloro che, aderendo alle finalità
dell'Associazione, richiedono di farne parte in tale qualità
sottoscrivendo la tessera sociale. La qualità di socio
sostenitore è immediatamente acquisita con il ricevimento da
parte dell'associato della tessera, corredata dei dati richiesti
dall'Associazione stessa e necessariamente accompagnata dalla quota di
adesione stabilita. I soci sostenitori possono fruire di ogni servizio
ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite ma
non partecipano alle assemblee non avendo diritto di voto. I soci
sostenitori sono eventualmente eleggibili alle cariche sociali.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella
misura stabilita dal Consiglio Direttivo; per gli enti soci dotati di
personalità giuridica gli importi relativi saranno
deliberati dai loro rispettivi organi istituzionali competenti sempre
sulla base degli elementi puramente indicativi dal Consiglio Direttivo
medesimo.
La qualifica di socio fondatore e ordinario si perde per dimissione
motivata e presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno
finanziario; ovvero su deliberazione dell'assemblea:
a) per mancato versamento delle relative quote associative;
b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o
dei regolamenti;
c) per altri motivi che l'assemblea avrà la
facoltà di individuare.
Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata
partecipazione all'associazione. I soci sostenitori che non versino
all'Associazione la somma stabilita dal Consiglio Direttivo perdono di
diritto la loro qualifica di socio senza ulteriori atti da parte degli
organi dell'Associazione medesima.
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone
comunicazione scritta all'Associazione entro il 30 Ottobre di ogni
anno. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla
ricezione della comunicazione scritta.
Art.3
- PATRIMONIO
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei
soci, dal ricavato di biglietti e abbonamenti alle stagioni
concertistiche, da eventuali contributi, donazioni, lasciti,
eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto
di liberalità di terzi al fine di incrementare
l'attività.
Il patrimonio dell'Associazione costituisce il "fondo comune" ed
è indivisibile tra i soci.
Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali
e a copertura delle relative spese.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per
potenziare le attività dell'Associazione o saranno investiti
per acquistare beni strumentali per l'incremento della ricerca e delle
attività dell'Associazione.
L'esercizio ha durata annuale inizia il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre.
Art.4
- ORGANI
Sono organi
dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art.5
- ASSEMBLEA
L'assemblea dei
soci, alla quale partecipano almeno una volta l'anno come invitati i
soci onorari, è composta dai soci fondatori e ordinari.
Compete all'assemblea dei soci:
a) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di
cui all'Art.7 determinandone l'eventuale compenso;
b) revocare previa motivazione uno o più membri del
Consiglio anche prima della scadenza naturale di quattro anni;
c) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative
ai programmi di attività;
d) approvare annualmente, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) nominare eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori secondo le
modalità di cui all'Art.10) determinandone l'eventuale
compenso;
f) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di
almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto e la maggioranza
favorevole dei presenti;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il
liquidatore con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti
(3/4) degli aventi diritto al voto.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta
l'anno mediante l'invio di lettera raccomandata ai soci componenti
almeno quindici giorni prima della data fissata.
Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un
decimo dei soci, con le stesse modalità.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano presenti la
metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e
con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione; fatto salvo
quanto disposto dalle lettere f) e g).
I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché
munito di delega scritta.
Art.6
- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio
Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da un
minimo di tre soggetti eletti dall'assemblea dei soci anche al di fuori
dei suoi membri.
L'assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio
Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso
verbale di nomina.
Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere il Presidente;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
c) approvare i regolamenti interni e la eventuale pianta organica del
personale nonché ogni altro provvedimento concernente il
personale;
d) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti
di bilancio;
e) stabilire le quote sociali con i limiti previsti al punto 3 del
presente statuto;
f) individuare e nominare, se del caso, un direttore amministrativo,
stabilendone l'eventuale compenso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si
riunisce almeno quattro volte l'anno.
E', inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo)
dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti
prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive
è considerato dimissionario e può essere
sostituito con le modalità su indicate al primo comma.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Segretario
anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo.
Per il primo periodo quadriennale è composto dai soci
fondatori.
Art.7
- PRESIDENTE
Il
Presidente è nominato dall'atto costitutivo ed in seguito
dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Ha la firma e la
rappresentanza legale dell'Associazione di cui promuove i programmi e
le attività.
Convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
coordina ed attua le decisioni del Consiglio stesso e provvede agli
atti relativi agli affari e agli interessi dell'Associazione.
Esercita e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dal
presente statuto, compresa la funzione di direttore artistico di eventi
promossi dall’Associazione.
Art.9
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore
amministrativo è un organo eventuale nominato dal Consiglio
Direttivo. I suoi compiti, che di volta in volta il Consiglio Direttivo
avrà la facoltà di individuare fra quelli
statutariamente ad esso conferiti, sono in via esemplificativa:
intrattenere rapporti bancari e commerciali nell'ambito delle delibere
assunte dal Consiglio Direttivo; gestire, sulla base delle indicazioni
del Presidente, la tesoreria ed il personale; partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; coadiuvare per
la parte economica il lavoro del Presidente.
Art.10
- COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei
Sindaci Revisori è un organo eventuale composto da tre
membri nominati dall'Assemblea.
Al Collegio dei Sindaci Revisori compete:
1) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della
regolare tenuta delle scritture contabili;
2) di esprimere il proprio parere con relazione sottoscritta sul conto
consuntivo di ogni esercizio finanziario dell'Associazione.
Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente che convoca e
presiede le sedute e dura in carica quattro anni.
Art.11
- SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà a
nominare un liquidatore.
Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o con fini di pubblica utilità
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23
dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge
anche regionale.
Art.12
- NORME DI RINVIO
Per tutto quanto
non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni
di legge in materia di persone giuridiche private.